NUOVE MODALITÀ DI CONTEGGIO DEGLI INTERESSI BANCARI


Pubblicato il in Blog da Elio Colleoni

Dall’1.10.2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di interessi bancari.

Gli interessi non verranno più conteggiati trimestralmente, come finora è stato fatto, ma annualmente il 31 dicembre di ciascun anno.

L’esigibilità degli stessi è differente a seconda che gli interessi siano attivi o passivi.

Interessi attivi

Gli interessi attivi, conteggiati annualmente, divengono immediatamente esigibili e pertanto sono accreditati sul c/c il 31 dicembre. Sul nuovo saldo così formatosi decorrono gli ulteriori interessi.

 Interessi passivi

Per quanto riguarda gli interessi passivi la nuova norma stabilisce che gli stessi “non possono produrre interessi ulteriori” ovvero non è più possibile conteggiare nuovi interessi sugli interessi già maturati (c.d. anatocismo).

Pertanto gli interessi debitori, riferiti alle aperture di credito/sconfinamenti:

  • sono conteggiati annualmente al 31.12;
  • non sono immediatamente esigibili ma devono essere pagati il 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Dunque il 31 dicembre il saldo di c/c non verrà ridotto degli interessi passivi.

Per l’addebito diretto degli interessi passivi sul c/c alla scadenza del 1° marzo, è necessario autorizzare preventivamente la banca.

A fronte di tali novità, le banche stanno inviando ai clienti una lettera per la richiesta di autorizzazione all’addebito.

Particolare attenzione deve essere prestata dai  soggetti il cui conto è in rosso, in quanto gli interessi addebitati incrementano il saldo a debito e pertanto sull’importo complessivo si  produrranno ulteriori interessi (si legittima di fatto l’applicazione dell’anatocismo).

L’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

In caso di mancata autorizzazione da parte del cliente, il pagamento degli interessi dovrà essere effettuato utilizzando delle risorse finanziarie attive (compensazione con saldo a credito di altro c/c, bonifico da altra banca, fondi accreditati sul conto corrente).

Se gli interessi non vengono pagati la banca provvede alla messa in mora del cliente.

Per scongiurare tale eventualità può essere opportuno autorizzare preventivamente l’addebito in conto a valere sul fido.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili.

Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione alla comunicazione inviata della banca ed eventualmente a richiedere ogni opportuno chiarimento al proprio istituto di credito.